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Ordinanza — n. 10536/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to raise recidivism argument on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10536/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by De Santis Pasquale inadmissible and ordered him to pay court costs. Although the appellant argued that the first-instance judge failed to apply the aggravating circumstance of recidivism under Article 99 of the Penal Code, this ground was not raised during the appeal proceedings. The court ruled that such arguments must be presented in the appeal to avoid inadmissibility under Article 606, Paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: Arguments regarding the application of recidivism must be raised in the appeal; failure to do so renders the subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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recidivism aggravating circumstance inadmissible cassation appeal failure to raise argument Article 606 Code of Criminal Procedure penal code Article 99 recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di De Santis Pasquale; ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che il giudice di prime cure non aveva applicato la recidiva contestata; d'altra parte, il motivo non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.