Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive, lacking specific legal criticism of lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Enrico Sorarù inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's arguments were deemed generic and indeterminate because they merely repeated points raised during the first instance without providing new legal grounds. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and that the appeal sought a third review on the merits, which falls outside the Supreme Court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and critical of the lower court's legal reasoning; generic or repetitive arguments that merely propose alternative factual reconstructions without legal critique are inadmissible as they seek a third judgment on the merits.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORARU' ENRICO nato a ROCCA PIETORE il 20/09/1964 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria di Enrico Sorarù; osservato che i motivi posti a base del ricorso in esame, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, sono meramente ripetitivi degli argomenti addotti fin dall'atto di appello e disattesi con motivazione congrua della Corte di merito (cfr. pg. 2 e 3 della sentenza impugnata, rispettivamente); ritenuto che essi si risolvano in una contestazione che si limita a proporre una ricostruzione alternativa della vicenda, senza giungere ad integrare una critica di legittimità, nel tentativo di ottenere un terzo giudizio sul merito della vicenda, compito che esula dalle competenze di questa Corte, essendo riservato al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.