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Ordinanza — n. 10534/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to personal submissions and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10534/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Rabroub and Mettat inadmissible and ordered them to pay court costs. The court ruled that Mettat's appeal was personal and thus invalid, while Rabroub's second ground was inadmissible because it was not formulated during the prior phase, violating the chain of devolution. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were condemned to pay expenses and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if filed personally by the defendant or if a ground was not formulated in the preceding phase, violating the chain of devolution.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal submission invalidity chain of devolution violation procedural defect dismissal court costs condemnation motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RABROUB IMAD nato il 12/10/1991 METTAT AMINE nato il 04/10/1996 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di lmad Rabroub e di Amine Mettat; rilevata l'inammissibilità di quello a firma Mettat in quanto personale, così come della nomina successiva e delle memorie inviate dal difensore; osservato, che dei due motivi del ricorso Rabroub, il primo è ripetitivo di analogo motivo cui la Corte d'appello ha già fornito corretta ed adeguata risposta (pg.4) mentre il secondo non risulta formulato dall'imputato nella fase precedente, con con<sguente violazione della catena devolutiva e conseguente inammissibilità (ari. 606, comma 3, cod. proc. pen.); in ogni caso, il punto era già stato adeguatamente confutato in risposta all'appello del Mettat (pg. 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.