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Ordinanza — n. 10533/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal and factual elements required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10533/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Goumiry Yassine inadmissible due to the generic nature of his complaints. The appellant argued violations regarding liability attribution and lack of motivation for sanctions, but the court found these grounds indeterminate and lacking specific factual or legal support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and pertinent, detailing the exact legal and factual grounds for the criticism; generic complaints without specific elements fail to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific elements procedural inadmissibility violation of law complaint defect of motivation motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOUMIRY YASSINE nato il 07/05/1990 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Goumiry Yassine; osservato che i due motivi oggetto del ricorso in esame, che lamentano rispettivamente il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e il difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che i suddetti motivi non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.