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Ordinanza — n. 10532/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10532/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Levak Branco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of procedural articles regarding evidence and sentencing, but the court found these complaints were merely repetitive grievances without new argumentation. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated and the appeal failed to meet the threshold for specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of grievances already rejected in the second instance without providing specific, argumented criticism of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of grievances procedural code violations sufficient motivation abbandono del procedimento per truffa permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
in relazione all'art. 192 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 192 cod. proc. pen
in relazione all'art. 192 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK BRANCO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 01/12/1974 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Levak Branco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto e a prospettare una diversa ricostruzione storica della vicenda, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello ha correttamente indicato gli elementi che consentono di ritenere l'odierno ricorrente non un mero intermediario inconsapevole bensì partecipe a pieno titolo nell'operazione truffaldina (si veda pag. 5); considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato (pag.

6) in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembr