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Ordinanza — n. 10530/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible due to lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10530/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Grisafi Luigi and Francesco inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for photographic recognition and prescription extinction, but the court found their arguments generic and repetitive of the lower court's reasoning. The decision upheld the appellate court's factual assessment of credibility and rejected claims regarding prescription periods and recidiva enhancements.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments repeating lower court reasoning are inadmissible, and credibility assessments are factual matters not subject to re-evaluation unless manifest contradictions exist.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic arguments credibility assessment prescription extinction recidiva specifica Corte di Cassazione spese processuali abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C.
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRISAFI LUIGI nato a PALERMO il 13/07/1961 GRISAFI FRANCESCO nato a PALERMO il 08/06/1984 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Grisafi Luigi e Grisafi Francesco; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, relativo al riconoscimento fotografico, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha motivato in ordine alla linearità delle dichiarazioni rese dalle persone offese e relativi riscontri (cfr. pagg. 2-3), applicando correttamente il consolidato principio secondo cui «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie; osservato che parimenti privo di specificità e, pertanto, non consentito risulta il secondo motivo del ricorso di Grisafi Francesco che non si confronta con quanto affermato dal giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, a pag. 3 della sentenza impugnata sia con riferimento al tempo intercorso tra reato e riconoscimento, sia con riferimento alla attendibilità delle persone offese; ritenuto che i motivi dei due ricorsi sulla estinzione per prescrizione della truffa, sono manifestamente infondati poiché non considerano i periodi di sospensione, (per 5 mesi e 28 giorni), incidenti sul computo (19 aprile 2024), né (per Luigi Grisafi) gli aumenti per l'applicata recidiva specifica e reiterata; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il