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Ordinanza — n. 10528/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism due to lack of subjective intent and procedural repetition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10528/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Pireddu Noemi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on lack of subjective intent and prescription, but the court found these arguments merely repeated from the second instance without new argumentation. Consequently, the appellate court's finding of guilty possession was upheld, and the appeal was rejected as non-specific.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the second instance without providing specific, critical argumentation against the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of subjective intent repetition of arguments recidivism liability court costs and fine uso del telefono cellulare alla guida licenza per antenna di telefonia inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 157 cod. pen.
art. 157 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani
pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base» (ex multis Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv.
Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua
Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv.
Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
281675; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIREDDU NOEMI nato a CARBONIA il 30/08/1991 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pireddu Noemi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello ha correttamente e congruamente ritenuto sussistente la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene per l'assenza di una attendibile indicazione circa la disponibilità del telefono "'noci cellulare, in applicazione dei taffermlatij giurisprudenziali per cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (ex multis:

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 -01); osservato che la doglianza che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata poiché per consolidata giurisprudenza «in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base» (ex multis Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186;

Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso