Cassation court dismisses appeal for rehabilitation due to lack of effective good conduct indicators for property crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for rehabilitation inadmissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine. The Court of Appeal rejected the request because the applicant's property crimes and recent traffic violation lacked sufficient evidence of effective and constant good conduct. The Court ruled that the applicant's arguments were merely substantive critiques rather than legal violations, thus failing to meet the threshold for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 d.lgs. n. 159 del 2011; The appeal for rehabilitation is inadmissible when the applicant fails to demonstrate effective and constant indicators of good conduct, particularly when the underlying offenses are against property and the applicant's conduct does not show a distinct change in environmental context.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JERINO' GIUSEPPE nato a LOCRI il 22/06/1977 avverso "ordinanza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Letti gli atti e il provvedimento impugnato; letto il ricorso; rilevato che la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Giuseppe Jerinò volta ad ottenere la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 sulla base della considerazione che «non ricorrono indici effettivi e costanti di buona condotta dimostrativi dell'inserimento dell'istante in un contesto ambientale differente da quello nel quale si erano concretizzate le condotte che avevano legittimato la misura di prevenzione personale presupposta»; in particolare, è stata ritenuta irrilevante la frequentazione di un corso di formazione e ciò in ragione della natura delle violazioni commesse da Jerinò, ossia reati contro il patrimonio;
è stata richiamata anche la recente segnalazione per guida senza patente; in tal senso la Corte di appello ha pronunciato anche in sede di opposizione; avverso tali argomentazioni il ricorrente ha opposto cesure che, benché rubricate come violazioni di legge si sostanziano in critiche meramente confutative della motivazione adottata dai giudici di merito; in sostanza, il ricorrente contesta la motivazione adottata dalla Corte di appello con argomenti di merito tesi ad evidenziare non già profili di contraddittorietà o insufficienze motivazionali, quanto la persuasività del percorso seguito per pervenire alla conclusione adottata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos