Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10285/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10285/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10285/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRAKTARI VASIL nato il 15/10/1968 avverso l'ordinanza del 6/11/2024 della Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di provvedere alla dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo, di cui alla sentenza emessa, nei confronti del ricorrente, dalla Corte di appello di Torino il 12 febbraio 2003, divenuta definitiva il 9 maggio 2003, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa, come rideterminata con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 10 ottobre 2024. Rilevato che il difensore, Avv. B. Foti, ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 676 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10285/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Calaselice Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di provvedere alla dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo, di cui alla sentenza emessa, nei confronti del ricorrente, dalla Corte di appello di Torino il 12 febbraio 2003, divenuta definitiva il 9 maggio 2003, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa, come rideterminata con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 10 ottobre 2024. Rilevato che il difensore, Avv. B. Foti, ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente grave eccesso di velocità termine calcolato a ore reato istantaneo abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 676 cod. proc. pen
pen., con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per il prosieguo, tenuto conto che il provvedimento impugnato - emesso de plano - ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRAKTARI VASIL nato il 15/10/1968 avverso l'ordinanza del 6/11/2024 della Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di provvedere alla dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo, di cui alla sentenza emessa, nei confronti del ricorrente, dalla Corte di appello di Torino il 12 febbraio 2003, divenuta definitiva il 9 maggio 2003, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa, come rideterminata con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 10 ottobre 2024. Rilevato che il difensore, Avv. B. Foti, ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen.

Ritenuto che il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per il prosieguo, tenuto conto che il provvedimento impugnato - emesso de plano - ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale descritto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Evidenziato che, dunque, è necessario ripristinare la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, onde procedere al rinnovato esame da parte del Giudice dell'esecuzione, anche sulla scorta di ulteriori argomenti ed elementi segnalati dalle parti (tra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538;

Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061), il quale ha cognizione piena delle doglianze ed è l'organo deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. Rilevato, in conclusione, che, riqualificato il ricorso, gli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore