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Ordinanza — n. 10281/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for continuance of crimes due to lack of criminal project evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize the legal bond of continuance of crimes. The defense argued for continuance based on chronological proximity and identical charges, but the execution judge correctly found no evidence of a unified criminal project. The court upheld this decision because the repeated arrests and immediate judicial contact indicated spontaneous, extemporaneous choices rather than a premeditated plan.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81, comma 2 cod. pen.: The bond of continuance requires proof of a unified criminal project, not merely chronological proximity or identical charges, as isolated acts following immediate judicial intervention indicate extemporaneous decisions.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal project evidence execution proceedings premeditated planning inadmissible appeal reato continuato reiterazione di reati penali formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Rilevato che l'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse del condannato, di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati giudicati con quattro sentenze di condanna, tutte relative al reato di cui all'art.
Art. 81, comma 2 cod. pen.
Foti (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
tra reati giudicati con quattro sentenze di condanna, tutte relative al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che l'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse del condannato, di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALL LAMA (03CLWCG) nato il 30/03/1987 avverso l'ordinanza del 7/10/2024 del Tribunale di Torino in funzione di Giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, Barbara Calaselice;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse del condannato, di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati giudicati con quattro sentenze di condanna, tutte relative al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. S. Foti (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen., con vizio di motivazione), è manifestamente infondato perché denuncia difetto o contraddittorietà della motivazione che non si evince dalla lettura del provvedimento impugnato e perché comunque espone mere doglianze in punto di fatto, non consentite nella presente sede.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal Giudice dell'esecuzione con ineccepibile motivazione, non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineand9,che non poteva essere reputato rilevante, dal punto di vista unificante, il titolo dei reati e l'omogeneità del bene giuridico offeso, tenendo conto che le condotte illecite erano state seguite, tutte, da arresti in flagranza dell'imputato, dal successivo contatto con l'Autorità giudiziaria, con sottoposizione a misura restrittiva e con la ripresa della medesima qualità di delitti, reputati espressione di deliberazioni successive ed estemporanee, quindi non preventivate a monte, al momento dell'attuazione della prima condotta in addebito.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerate le censure devolute.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITA