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Ordinanza — n. 10278/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to formal waiver by the accused defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10278/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the accused formally renounced the legal action through their special power of attorney. The defendant, represented by Vincenzo Galati, had previously waived the right to pursue the review of the Bologna GIP's judgment. Consequently, the court ruled the appeal void and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal waiver of appeal by the accused renders the legal action inadmissible, resulting in the dismissal of the request and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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formal waiver of appeal inadmissibility of legal action special power of attorney procedural costs order accused renunciation Corte di Cassazione codice di procedura penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 589, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARTOUBY ABDELAZIZ nato il 20/04/1967 avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso tramite il difensore munito di procura speciale; che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0