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Ordinanza — n. 10277/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10277/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The defense raised multiple complaints regarding the application of criminal procedure and substantive law articles but failed to provide specific factual arguments distinguishing the current case from prior judgments. The court rejected these generic grievances as unconnected to the specific reasoning of the lower court's decision on recidivism and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints lacking precise factual criticism regarding the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds complaint lack specific criticism criminal procedure code court costs fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 616-bis c.p.p.
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod.
art. 62-bis cod. pen
649 del codice di rito - seconda censura; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.tronere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA IVAN nato a FOGGIA il 31/12/1981 avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Foggia il 14 giugno 2022 nei confronti di Ivan Ventura, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 commesso il 2 maggio 2017, alla pena di mesi otto di reclusione, esclusa la recidiva. Considerato che il motivo, articolato in più censure, proposto dalla difesa, avv. F. P. Ferragonio (inosservanza ed erronea applicazione, nonché violazione degli artt. 99, 69, 62-bis cod. pen., 546 cod. proc. pen. - prima censura; violazione degli artt. 546, 438, comma 6-bis, 192 cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 649 del codice di rito - seconda censura; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen., con vizio di motivazione)Idevolvinu doglianze generiche perché prive della puntuale indicazione delle ragioni in fatto e in diritto su cui fondano, comunque riproduttive di profili di censura già vagliati dai giudici di merito, non scanditi da specifica critica rispetto agli argomenti posti a base della sentenza impugnata.

Ritenuto che la prima censura relativa alla recidiva appare non confrontarsi con il complesso delle decisioni di merito, avendo il Tribunale già escluso la contestata aggravante (cfr. p. 6 della sentenza di appello) e che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la terza censura si riferisce testualmente alla posizione di soggetto diverso dal ricorrente (Caposeno) e quindi appare aspecifica. Rilevato, infine, in relazione alla seconda doglianza, che questa appare perplessa, di contenuto generico rispetto alla motivazione offerta dalla Corte territoriale (cfr. p.

5) e, comunque, non conferente al caso in esame, laddove fa riferimento alla richiesta di rito abbreviato condizionato all'audizione di un teste, quando, invece, risulta che il procedimento di primo grado è stato definito all'esito di dibattimento ordinario. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.tronere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere este