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Ordinanza — n. 10276/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-prosecution due to lack of leniency and social danger assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10276/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to grant non-prosecution based on the minor nature of the offense. The court rejected this argument, noting that the first instance correctly identified the defendant's lack of personal leniency and social danger, which precluded the exclusion of criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011; The appeal against the denial of non-prosecution based on minor offense nature is inadmissible when the lower court properly assessed the defendant's lack of personal leniency and social danger.

Parole chiave

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non-prosecution appeal minor offense leniency social danger assessment inadmissible appeal criminal liability exclusion minaccia non comprovata disturbo di personalità prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FIORINA nato a STRONGOLI il 16/03/1956 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011; con l'unico motivo di ricorso la Passalacqua lamenta il mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la censura è manifestamente infondata, posto che la ricorrenza della causa di esclusione della punibilità è stata negata alla luce della negativa personalità dell'imputata, per come ampiamente e congruamente illustrata — con conseguente, documentale, dimostrazione dell'insussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata causa di non punibilità; in tal senso sono stati richiamati anche la natura del reato commesso e il giudizio di pericolosità sociale della ricorrente che ha determinato l'adozione della misura di prevenzione; ritenuto che, a fronte di tali considerazioni, la ricorrente propone censure inidonee a mettere in evidenza un qualsiasi profilo di criticità della motivazione adottata dai giudici di merito, siccome basate su rilievi generici e, comunque, fattuali; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere b colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così