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Ordinanza — n. 10275/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-punishment declaration and sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10275/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the non-punishment declaration based on the defendant's negative personality profile. The appellant argued that the exclusion of punishment should have been granted due to the severity of the crime and his personal circumstances, but the court found no merit in these claims. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge n. 110/1975; Art. 133 cod. pen.: The court's assessment of a cause for non-punishment based on negative personality is binding if supported by evidence, and sentencing discretion under Art. 133 is sufficient when the judge explicitly cites the relevant criteria without requiring a detailed reasoning for every adjustment.

Parole chiave

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non-punishment declaration negative personality profile sentencing discretion penal code criteria inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge n. 110 del 1975
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAETTA NICOLO' nato a SAN CATALDO il 24/07/1967 avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975; con il primo motivo di ricorso, Saetta lamenta che la richiesta di declaratoria di non punibilità avrebbe dovuto essere accolta tenuto conto della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; la censura è manifestamente infondata, posto che la ricorrenza della causa di esclusione della punibilità è stata negata alla luce negativa personalità del ricorrente, per come ampiamente e congruamente illustrata — con conseguente, documentale dimostrazione dell'insussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata causa di non punibilità; parimenti priva di pregio è la residua censura relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto al quale il giudice di merito ha insindacabilmente fatto applicazione dei criteri (espressamente richiamati) di cui all'art. 133 cod. pen.; giova richiamare l'arresto secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm