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Ordinanza — n. 10272/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for new penalty argument not raised in first instance appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10272/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claim regarding the minimum statutory sentence was not raised in the first instance appeal. The appellant argued for a lower penalty, but the appellate court had already ruled on the cause of non-punishment and general mitigating circumstances. The court rejected the appeal as novel and fundamentally incompatible with the reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it introduces new grounds not raised in the first instance, particularly when the new argument contradicts the factual and legal reasoning of the lower court's judgment.

Parole chiave

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novel ground of appeal inadmissibility of appeal minimum statutory sentence contradictory reasoning procedural violation abuso di materiali porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola
ex Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVELLO CESARE nato a PALERMO il 10/11/1993 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata che ha confermato quella di primo grado; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente ha riportato condanna per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e propone ricorso affidato ad un unico motivo sulla mancata determinazione della pena nel minimo edittale; ritenuto che: il tema della quantificazione della pena edittale non era stato sollevato con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado avendo avuto ad oggetto, il gravame di merito, solo la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la censura, pertanto, è caratterizzata da novità e ciò, pertanto, integra un primo motivo di inammissibilità (arg. ex Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696); in ogni caso, la sentenza impugnata ha indicato una serie di elementi incompatibili con la prospettazione del ricorso che si rivela, dunque, meramente confutativo e generico, avendo valorizzato l'elevato allarme sociale del fatto, la biografia penale dell'imputato e, dunque, la sua negativa personalità; il motivo di ricorso, pertanto, si pone in termini di radicale incompatibilità con l'intera motivazione della sentenza impugnata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos