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Ordinanza — n. 10271/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10271/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10271/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: FORASTEFANO VINCENZO nato a Cassano allo Ionio il 2/06/1973 avverso l'ordinanza del 23/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di non inoltro di corrispondenza in arrivo a Vincenzo Forastefano, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Considerato che avverso il provvedimento impugnato è ammesso solo il ricorso per cassazione e che tale impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10271/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria assenza di caso di rigore censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: FORASTEFANO VINCENZO nato a Cassano allo Ionio il 2/06/1973 avverso l'ordinanza del 23/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di non inoltro di corrispondenza in arrivo a Vincenzo Forastefano, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Considerato che avverso il provvedimento impugnato è ammesso solo il ricorso per cassazione e che tale impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre