Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds already rejected in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Fella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Fella challenged a second-instance conviction for carrying prohibited tools, arguing the judgment lacked specific reasoning and failed to grant generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and repetitive of arguments already dismissed by the appellate court, noting the lower court had properly addressed the defense's points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on generic grounds previously rejected in the lower court or lacking specific adversarial argumentation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLA FRANCESCO nato a BRINDISI il 15/04/1978 avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, Barbara Calaselice
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale in sede, nei confronti di Francesco Fella, in relazione al reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di multa, per aver portato fuori dall'abitazione di residenza, senza giustificato motivo, un coltello multiuso con impugnatura di centimetri 8,50, ed un cacciavite lungo centimetri 17,6, cose atte ad offendere. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. 3.Lopresti (nullità della sentenza per mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., art. 111 Cost. e 6 CEDU - primo motivo; violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) devolvono doglianze non consentite in sede di legittimità, perché generiche (secondo motivo) in quanto già devolute in sede di gravame e non reputate ammissibili dalla Corte territoriale, ratio decidendi non specificamente avversata (sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello - v. p. 3 - ha ritenuto il motivo di gravame inammissibile).
Ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura devolve censura in punto di fatto, riproduttiva di motivi di doglianza già prospettati con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esauriente e immune da illogicità manifesta e che, comunque, il motivo risulta manifestamente infondato in quanto lamenta difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato (la sentenza di secondo grado segnala che la giustificazione relativa alla destinazione degli oggetti reperiti in possesso di Fella, non è stata fornita dall'imputato nelle immediatezze e che, invece, questa viene prospettata soltanto dalla difesa tecnica).
Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estens