Criminal appeal dismissed for being personally filed by the appellant, violating mandatory representation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally filed by the appellant, Fares Ammari, in violation of mandatory representation rules. The appellant argued for the right to file the appeal personally, but the court noted that the law requires such appeals to be signed by registered defense attorneys. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a registered defense attorney; personal filing by the appellant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMARI FARES (CUI 04UEMW6) nato il 09/06/1993 avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOjatoal./tualleparrià udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; Letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da Fares Ammari, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30