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Ordinanza — n. 10264/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against parole denial due to inadmissible factual complaints and tardy submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10264/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giampaolo Caloisi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for errors in applying Article 47 of the Criminal Procedure Code and claimed a lack of reasoning, but the court found these grounds to be mere factual complaints and unsupported by new arguments. Furthermore, the court rejected the claim of insufficient motivation, noting the lower tribunal properly weighed the defendant's multiple pending crimes and negative EUPE report.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 178, lett. c), cod. proc. pen. The Court holds that an erroneous citation of the ground for inadmissibility does not constitute a nullity if the party was notified of the hearing and retained the right to submit new arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints tardiness of defense erroneous citation parole execution Criminal Procedure Code court costs pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
sezione filtro, investita della decisione con pienezza di poteri, dichiari l'inammissibilità del ricorso per diversa ragione: in motivazione, questa Corte ha escluso che l'erronea indicazione della causa di inammissibilità integri una delle nullità previste dall'art. 178, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, ord. n. 28517 del 17/05/2016, Rv. 267537 - 01
(tra le altre, Sez. 7, ord. n. 28517 del 17/05/2016, Rv. 267537 - 01 nel senso che l'errata enunciazione non osta a che la c.d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOISI GIAMPAOLO nato a Fara in Sabina il 24/10/1964 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; letta le memora della difesa, avv. M. Marciano del 24 gennaio 2025.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, sono state rigettate le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, proposte nell'interesse di Giampaolo Caloisi, in relazione all'esecuzione della pena irrogata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti del 15 marzo 2023, di anni due di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. M. Marciano (erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. - primo motivo; vizio di motivazione - secondo motivo; erronea applicazione dell'art. 47-ter Ord. pen. e vizio di motivazione - terzo motivo) sono inammissibili perché costituiti da doglianze in punto di fatto (primo motivo), riproduttivi di censure già vagliate dall'ordinanza impugnata con argomenti di merito e non scanditi da specifiche argomentazioni (secondo e terzo motivo) nonché manifestamente infondati in quanto denunciano asserito difetto di motivazione che non si ravvisa in base alla mera lettura del provvedimento impugnato.

Rilevato, infatti, che tutte le istanze sono state rigettate da parte del Tribunale di sorveglianza valorizzando il numero dei reati commessi, anche nella vigenza della misura degli arresti domiciliari, l'esistenza di plurimi carichi pendenti per diverte tipologie di reato (percosse, oltraggio a pubblico ufficiale, violazione della normativa in tema di stupefacenti, violazione degli obblighi di assistenza familiare) e, comunque, considerando il tenore negativo della relazione UEPE di Viterbo, quanto all'avvio di un percorso di revisione critica e di allontanamento da uno stile di vita deviante, segnalando, peraltro, la qualità delle condotte da ultimo (2023) tenute proprio in violazione della normativa in tema di stupefacenti, omogenee rispetto a quella posta in essere cui si riferisce la pena in esecuzione, a dimostrazione della mancanza di segnali di distacco da pregresse logiche devianti.

Considerata la tardività della memoria difensiva fatta pervenire a questa Corte (con p.e.c. del 24 gennaio 2024) e che questa, comunque, è reiterativa degli argomenti principali devoluti con il ricorso e ritenuto, comunque, che non osta alla decisione adottata nella presente sede l'errata o omessa enunciazione di una delle cause d'inammissibilità individuata dai magistrati delegati per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 28517 del 17/05/2016, Rv. 267537 - 01 nel senso che l'errata enunciazione non osta a che la c.d. sezione filtro, investita della decisione con pienezza di poteri, dichiari l'inammissibilità del ricorso per diversa ragione: in motivazione, questa Corte ha escluso che l'erronea indicazione della causa di inammissibilità integri una delle nullità previste dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., poiché l'effettività dell'intervento dell'imputato e il contraddittorio restano salvaguardati dalla notificazione dell'avviso dell'udienza camerale e dalla possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di presentare motivi nuovi o memorie illustrative).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consi