Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10263/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to request conditional sentence suspension at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10263/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground was the refusal of conditional sentence suspension. The appellant failed to request this benefit during the first-instance trial, violating the principle that defendants cannot complain about its non-grant without prior request. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 644 c.p.; in matters of conditional sentence suspension, the defendant cannot complain at cassation regarding the appellate court's refusal to apply the benefit if they did not request it during the trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension inadmissible appeal procedural requirement request necessity court of cassation revoca della sospensione condizionale pene condizionali remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 644 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHMAR MOHAMED ( CUI 049PX3L ) nato il 25/02/1992 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e La sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che: l'unica censura riguarda la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; si tratta di motivo non proposto in occasione dell'interposizione dell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado; il motivo è inammissibile alla luce del principio di diritto per cui "in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito" (Sez.

U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec