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Ordinanza — n. 10258/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by Milan Prosecutor General dismissed as inadmissible due to lack of standing against execution judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10258/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible a cassation appeal filed by the Prosecutor General of the Milan Court of Appeal against an execution order. The appellant argued that the execution judge lacked functional competence and improperly recognized the continuity of offenses. The court ruled that the Prosecutor General has no standing to appeal execution decisions, reserving that right exclusively for the public prosecutor who participated as a party in the original proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The Prosecutor General of the Court of Appeal lacks standing to file a cassation appeal against decisions rendered by the execution judge, a right reserved solely to the public prosecutor who acted as a party in the execution proceedings.

Parole chiave

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standing in cassation execution proceedings prosecutor general functional competence continuity of offenses esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento competenza del pubblico ministero competenza dell'esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Ritenuto, che l'impugnazione è inammissibile (ex art. 591, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 671 c.p.p.
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Pavia in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta, ex art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Pavia in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta, ex art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
art. 570 cod. proc. pen
Ritenuto, invero, che per la costante giurisprudenza di questa Corte, a tale conclusione è pervenuta non potendosi riconoscere, in sede esecutiva, al Procuratore generale presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello
Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio
278981 - 01 Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio, Rv.
Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, Marchesani
Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli
249203-01; Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: OUEJ WALID nato il 07/11/1990 Avverso l'ordinanza del 6/11/2024 del Tribunale di Pavia in funzione di giudice dell'esecuzione non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Pavia in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta, ex art. 671 cod. proc. pen., da Ouej Walid, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti giudicati con quattro sentenze definitive, rideterminando la pena irrogata al condannato, in quella di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 770 di multa. Considerato che, avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, premettendo di reputarsi organo competente all'impugnazione, in quanto funzionalmente competente a ricorrere avverso il provvedimento impugnato, sia perché pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione effettivamente competente (Corte di appello di Milano), sia in quanto pubblico ministero di appello presso il Giudice dell'esecuzione (incompetente) che ha adottato il provvedimento impugnato.

Rilevato che l'impugnante ha denunciato, con tre motivi di ricorso, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, per essere l'ordinanza adottata da giudice incompetente alla data dell'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione (primo motivo), inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, per aver concesso la continuazione in relazione a fatti giudicati con sentenze per le quali aveva già provveduto la Corte di appello in funzione di giudice dell'esecuzione (secondo motivo), vizio di motivazione quanto all'entità degli aumenti operati ex art. 81 cod. pen.

Ritenuto, che l'impugnazione è inammissibile (ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) perché proposta da soggetto non legittimato, prevalendo tale declaratoria su ogni diversa statuizione. Considerato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il Procuratore Generale della Corte di appello non ha titolo per ricorrere in cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di Giudice dell'esecuzione, in quanto unico legittimato all'impugnazione è il Pubblico ministero che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo e che tale principio vale qualunque sia il vizio dedotto, quindi anche se si denuncia, come nel caso di specie, l'incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello, Rv. 278981 - 01 Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio, Rv. 254224-01).

Ritenuto, invero, che per la costante giurisprudenza di questa Corte, a tale conclusione è pervenuta non potendosi riconoscere, in sede esecutiva, al Procuratore generale presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio, Rv. cit.; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, Marchesani, Rv. 249203-01; Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli, Rv. 235981-01). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma degli artt. 591, comma 1, lett.

a) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in data 30 T-naia 2025 Il Consigli