Italian Court dismisses appeal as inadmissible for attacking persuasiveness rather than manifest illogicality of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Andrea Francia's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Francia argued the lower court failed to examine his inability to pay bail and his lack of income from illicit activities. The court rejected these claims as generic attacks on the persuasiveness of the decision rather than citing manifest illogicality or contradiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: In cassation proceedings, the supreme court is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, and all grievances attacking the persuasiveness or adequacy of the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCIA ANDREA nato a ALTAMURA il 04/01/1972 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha omesso il versamento della cauzione; con i motivi di ricorso, Andrea Francia lamenta carenze motivazionali riferite alla mancata disamina delle produzioni difensive volte a dimostrare l'impossibilità di adempiere al versamento della cauzione e l'indisponibilità di redditi derivanti da attività illecite; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità; giova richiamare, in particolare, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»; in particolare, si rivelano del tutto generiche le allegazioni riferite ad una presunta allegazione della impossibilità di adempimento, atteso che è stata valorizzata l'autorizzazione ottenuta dal ricorrente allo svolgimento di attività lavorativa e la mancata richiesta, anche solo, di una rateizzazione del pagamento;n in punto di ottenimento dei redditi anche da attività illecite, sono stati richiamati i plurimi precedenti dai quali Francia è gravato; entrambi i profili sono stati solo genericamente contestati; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell