Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10253/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for carrying knives, rejecting minor circumstances defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and upheld the lower court's conviction for carrying knives without justification. The defense argued for a minor circumstances mitigation based on the specific nature of the weapons and the context of the arrest, but the court found the territorial court's reasoning logical and legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 comma 3 legge n. 110/1975; Art. 131-bis cod. pen.: The court may deny the minor circumstances mitigation for carrying improper weapons when the weapon's dimensions, the factual context, and the offender's personality give the objective act a particular significance, thereby preventing the exclusion of punishability for particular triviality.

Parole chiave

Generato dall'IA
carrying knives without justification minor circumstances mitigation exclusion of punishability improper weapons inadmissible appeal porto abusivo di armi abuso di materiali oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 comma 3 legge n. 110 del 1975
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di Raffaele Marino, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n.
Art. 131-bis cod. pen.
Pastorino (illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 131-bis cod. pen
Pastorino (illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta
Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019
(Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv.
Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015
Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO RAFFAELE nato a Salerno il 25/07/1968 avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte di appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di Raffaele Marino, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, due coltelli a serramanico con apertura a mano, di lunghezza rispettivamente di 18 e di 15 centimetri, detenuti all'interno della tasca destra del giubbino che indossava. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv.

M. Pastorino (illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma 3, Legge n. 110 del 1975) devolvono censure riproduttive dei motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta e ineccepibile in diritto (cfr. p. 3), nonché manifestamente infondate, per asserito difetto di motivazione che si assume illogica e che, invece, appare lineare in base alla lettura del provvedimento impugnato.

Rilevato, infatti, che la Corte territoriale valorizza il contesto in cui è stato accertato il possesso ingiustificato dei coltelli reperiti, con particolare riferimento al tipo di coltelli detenuti (a serramanico di cui uno con lama di otto centimetri), ai precedenti per cessione illecita di sostanze stupefacenti a carico, al reperimento, addosso all'imputato, di un piccolo quantitativo di marijuana a seguito di perquisizione da parte della polizia giudiziaria, svolta in un ospedale ove Marino era giunto ferito, a seguito di una colluttazione avvenuta, poco prima, per motivi che non sono emersi e con soggetti non indicati.

Ritenuto che la lieve entità del fatto ex art. 4 comma 3 legge cit., non può riconoscersi tenendo conto, non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere reperito, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità dell'imputato, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554) e che, comunque, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, relativamente al porto abusivo di un'arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 - 02, precedente relativo a una mazza da baseball in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.;

Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015). Considerato che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigli