Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of recidiva exclusion claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The defense raised a new argument regarding the exclusion of recidiva under Article 99 of the Penal Code, which was not included in the original appeal to the Court of Appeal. The court ruled that such issues must be raised at the appellate level, citing established precedent that new grounds cannot be introduced for the first time in a cassation petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.: Claims regarding the exclusion of recidiva must be raised in the appeal; new grounds introduced for the first time in the cassation petition are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FUSCO FERDINANDO nato a Napoli il 5/04/1976 avverso la sentenza del 7/05/2024 della Corte di appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di Ferdinando Fusco, alla pena di anni uno di reclusione, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. V. Di Vaio (inosservanza dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione - primo motivo; violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., con specifico riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva - secondo motivo) devolvono doglianze riproduttive dell'unico motivo di appello (secondo motivo di ricorso) cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da censure di ogni tipo e con motivazione esauriente ed ineccepibile, rilevando che il giudice di primo grado aveva già concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e che, comunque, non erano emersi elementi positivi per rivedere l'operato bilanciamento, ma, al contrario, doveva essere considerata la negativa personalità dell'imputato, di indole trasgressiva, come emerso dalla condotta acclarata nel giudizio di merito, così giustificando in modo ineccepibile l'entità del trattamento sanzionatorio.
Rilevato che il primo motivo risulta inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. pen. proc. perché l'esclusione della recidiva per violazione dell'art. 99 cod. pen. non è stata chiesta con il gravame ma proposta, per la prima volta, nella presente sede di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940, nel senso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione).
Considerato che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.yonere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere es