Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding exclusion of civil party from preliminary hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it challenged a non-appealable order excluding a civil party from the trial phase. The defense argued procedural errors and lack of reasoning, but the court noted the exclusion was not abnormal and occurred within the preliminary investigation stage. Consequently, the appeal was rejected as it targeted a decision that cannot be reviewed by the Supreme Court under current procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80, 81, 591, 610 c.p.p.: Appeals against orders excluding a civil party from the trial phase are inadmissible to the Court of Cassation unless the order is abnormal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: KAFTIRANI MEDIAN nato il 25/07/1976 parte offesa nel procedimento c/: RONZANI GIORGIO nato a PIOVE DI SACCO il 29/05/1974 GUADAGNO MARCO nato a CATANIA il 07/02/1976 PENG XIWUN nato il 28/02/1979 CHEN XIAO nato il 29/11/1981 CRIVELLARO ANGELO nato a PETTORAZZA GRIMANI il 16/12/1964 NOVELLO MICHELE nato a PADOVA il 14/12/1964 WANG LUTE nato il 10/02/1980 ZHU YANE avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del Tribunale di Padova non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Padova ha disposto l'esclusione della parte civile Kaftirani Median, nel procedimento a carico di Giorgio Ronzani ed altri, costituzione ammessa, limitatamente a Giorgio Ronzani, Marco Guadagno, Chen Xiao e Pang Xiujun, all'udienza preliminare svolta in data 12 giugno 2023, dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede. Considerato che il motivo proposto dalla difesa della persona offesa, avv. G: Pietramala (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80 cod. proc. pen. e vizio di motivazione) è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in sede di legittimità, avendo ad oggetto, sostanzialmente, l'avvenuta esclusione di una parte civile.
Ritenuto, peraltro, che si tratta di provvedimento non abnorme in quanto viene riscontrata dal Tribunale l'omessa, tempestiva indicazione delle specifiche ragioni del danneggiamento della persona offesa, fin dal momento della costituzione all'udienza preliminare. Rilevato, infatti, che il Tribunale, nella fase degli atti preliminari, ha escluso, con ragionamento ineccepibile in diritto, la parte civile già costituita all'udienza preliminare e che il ricorrente, pur lamentandosi della tempestività della richiesta del termine per integrare la domanda prima ammessa in udienza preliminare, in definitiva, impugna, perché reputata lesiva degli interessi della parte civile odierna ricorrente, l'ordinanza di esclusione al dibattimento della parte civile medesima, resa ex art. 81 cod. proc. pen., provvedimento non suscettibile di impugnazione nella presente sede (tra le altre, Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021, dep. 2022, Rv. 282733 - 01;
Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Rv. 271155 - 01, quest'ultima nel senso che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale) Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma degli artt. 591, comma 1, lett.
b) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d