Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual arguments regarding the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court found the appellant guilty of multiple violations of Article 75 of Legislative Decree 159/2011, noting the inability to reconstruct a unified intent. The appellant argued against the nature of the crime and the implicit recognition of a mitigating institution but failed to provide specific factual elements to support a different conclusion. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary descriptive substance required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 385 cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to describe the specific factual elements from which the lower court should have derived a different conclusion, thereby lacking the requisite argumentative substance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE ALESSIO nato a NAPOLI il 03/06/1990 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente ha riportato condanna per plurime violazioni dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 per le quali è stata esclusa la continuazione esterna con i fatti di cui ad altre sentenze di condanna del 13 maggio 2021 e del 22 dicembre 2021 aventi ad oggetto, rispettivamente, il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; ritenuto che: a supporto della decisione il giudice di merito ha richiamato la mancanza della possibilità di ricostruire una volizione iniziale ed unitaria, neppure indicata dall'imputato; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate sulla natura del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e sulla desumibilità ictu ocull delle condizioni per il riconoscimento dell'invocato istituto, senza, tuttavia, descrivere da quali elementi fattuali il giudice avrebbe dovuto pervenire alla diversa conclusione di cui al ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d