Criminal appeal dismissed for being filed personally by the defendant instead of a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant, Giangiacomo Usai, rather than by a qualified defense attorney. The procedural violation stems from the mandatory requirement that appeals must be signed by lawyers registered in the special register of the Court of Cassation. Consequently, the court ordered the defendant to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Appeals in criminal proceedings must be signed by defense attorneys registered in the special register of the Court of Cassation, and failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USAI GIANGIACOMO nato a SELARGIUS il 11/05/1970 avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI(Lato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; Letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da Giangiacomo Usai, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30