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Ordinanza — n. 10248/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a lighter sentence not appealed by the prosecutor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10248/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentence of six months of imprisonment, which was lighter than the statutory minimum. The appellant argued the sentence was illegal, but the prosecutor did not appeal this specific decision to the Court of Appeal. Consequently, the Court of Cassation ruled that it lacks the power to correct a favorable error in sentencing that was not formally contested at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal challenging a sentence of lesser severity not appealed by the prosecutor is inadmissible, as the appellate court cannot modify a favorable penalty decision absent a specific ground of complaint.

Parole chiave

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inadmissible appeal lighter sentence prosecutor appeal judicial error cassation procedure coltivazione di canapa consumo di canapa possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITRO VINCENZO nato a NAPOLI il 30/11/1986 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che: la doglianza dell'imputato ha ad oggetto la presunta illegalità della pena essendo stata applicata la pena della reclusione anziché quella dell'arresto; ritenuto che: si verte in fattispecie di delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per il quale la pena prevista è quella nel minimo di un anno e, nel massimo, di cinque anni; nel caso di specie, il giudice di primo grado e, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, quello di appello hanno concordemente fissato la pena nella misura di sei mesi di reclusione, ossia al di sotto del minimo edittale; il ricorso propone un motivo di ricorso inammissibile atteso che contiene una censura avente ad oggetto una decisione che ha determinato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato e che non risulta essere stata proposta al giudice di appello; non residua, in capo a questa Corte, alcun potere di rettifica dell'errore nel quale è incorso il giudice di primo grado nella determinazione della pena; pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo» (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di, Rv. 279905 - 01); deve essere ulteriormente ricordato che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); in tal senso è stato anche affermato che «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a