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Ordinanza — n. 10247/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuance claim due to lack of criminal intent evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10247/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's decision to reject the request for criminal continuance regarding associative crimes. The defense argued for a lack of logical motivation, but the court found the reasoning sound based on the absence of concrete indicators proving the subsequent crimes were premeditated extensions of the original criminal plan. Consequently, the court ruled that the chronological proximity and identical charge titles were insufficient to establish a continuous criminal design without specific evidence of planning.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The burden of proving premeditation and a continuous criminal design rests on the accused, requiring concrete evidence beyond mere chronological proximity or identical charge titles to establish criminal continuance.

Parole chiave

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criminal continuance associative crimes premeditation evidence execution proceedings criminal intent procedural inadmissibility burden of proof traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto, ex art. 671 cod. proc. pen., la continuazione richiesta da Gaetano Riccio in relazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna per delitti di cui all'art.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la continuazione richiesta da Gaetano Riccio in relazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna per delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, indicate sub nn.
Art. 416-bis cod. pen.
74 TU Stup.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto, ex art. 671 cod. proc. pen., la continuazione richiesta da Gaetano Riccio in relazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna per delitti di cui all'art.
artt. 416-bis cod. pen
2 e 3 dell'istanza, rideterminando la pena complessiva in anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, con rigetto della richiesta nel resto, quanto alla continuazione relativa alla condanna per reati associativi (artt. 416-bis cod. pen., 74 TU Stup.).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano
Ritenuto il ragionamento di merito svolto dal Giudice dell'esecuzione, in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso tra reato associativo e delitti fine (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv.
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv.
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO GAETANO nato a Napoli il 26/12/1988 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 20/09/2024 resa in funzione di Giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto, ex art. 671 cod. proc. pen., la continuazione richiesta da Gaetano Riccio in relazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna per delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, indicate sub nn. 2 e 3 dell'istanza, rideterminando la pena complessiva in anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, con rigetto della richiesta nel resto, quanto alla continuazione relativa alla condanna per reati associativi (artt. 416-bis cod. pen., 74 TU Stup.). Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

L. Ferro (mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione) è manifestamente infondato in quanto denuncia asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 e ss. dell'ordinanza) e comunque, non consentito in sede di legittimità. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Ritenuto il ragionamento di merito svolto dal Giudice dell'esecuzione, in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso tra reato associativo e delitti fine (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595;

Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) secondo il quale non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata, quindi, esclusa per la residua parte dell'istanza, con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in da