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Ordinanza — n. 10246/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-punishment grounds during plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10246/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for non-punishment during the appellate plea agreement. The defense and the territorial prosecutor agreed to a reduced sentence, thereby precluding the court from examining issues not included in that agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When parties agree on a plea deal in the appellate court, the waiver of non-punishment grounds precludes the cassation court from reviewing those specific issues, limiting its jurisdiction to the agreed terms.

Parole chiave

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appellate plea agreement waiver of non-punishment cassation inadmissibility procedural preclusion reduced sentence accord diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento penale limiti procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
patteggiannento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., il motivo di ricorso attiene a profilo estraneo all'accordo intervenuto tra le parti essendo relativo alla mancanza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., il motivo di ricorso attiene a profilo estraneo all'accordo intervenuto tra le parti essendo relativo alla mancanza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art.
art. 599-bis cod. proc. pen
277196); il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Cannassa
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA FRANCESCO nato a NAPOLI il 21/09/2004 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle partill udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo»; in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Cannassa, Rv. 245919); la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; ritenuto che: nel caso in esame, la difesa di Francesco Palma ed il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, raccoglimento del motivo relativo alla riduzione della pena;

è stata così concordata l'applicazione della pena di otto anni di reclusione; tenuto conto dei limiti entro i quali è consentito il sindacato di questa Corte nelle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il motivo di ricorso attiene a profilo estraneo all'accordo intervenuto tra le parti essendo relativo alla mancanza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della