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Ordinanza — n. 10242/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not registered in the special barroll for this court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the filing lawyer was not registered in the special barroll required for this court. The defense lawyer, Maria Carmela Le Pera, submitted the appeal on November 16, 2021, but failed to appear before the appellate court, rendering the appeal non-appealable under Article 593 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was converted into a cassation request, which was rejected due to the lawyer's lack of registration, violating Article 591 and Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a lawyer not enrolled in the special barroll of the Court, as this defect renders the act void and prevents the initiation of the review proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll registration unqualified defense lawyer Code of Criminal Procedure procedural defect difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate requisito di validità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Rilevato che l'impugnazione proposta dalla difesa proviene da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere__ dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Ritenuto, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Considerato che, con ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, stante l'inappellabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il gravame proposto dal difensore, avv.
art. 660 cod. pen
Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Castrovillari ha condannato Maria Catalano alla pena pecuniaria di euro 500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: CATALANO MARIA nata a Longobucco il 16/06/1950 avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 5/07/2021 non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Castrovillari ha condannato Maria Catalano alla pena pecuniaria di euro 500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. Considerato che, con ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, stante l'inappellabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il gravame proposto dal difensore, avv. Maria Carmela Le Pera, in data 16 novembre 2021, è stato convertito in ricorso per cassazione.

Rilevato che l'impugnazione proposta dalla difesa proviene da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere__ dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale di questa Corte, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Ritenuto, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale c" vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

Considerato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore