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Ordinanza — n. 10241/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in the lower court's sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10241/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a request for community service and granted home detention based on the appellant's extensive criminal record for similar offenses. The Court held that the appellant's arguments regarding the lack of a family social investigation and the reasoning were merely evaluative rather than demonstrating a manifest illogicality required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In cassation proceedings, the court of law is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters of fact-finding, and appeals challenging the persuasiveness, inadequacy, or non-rigor of the motivation without manifest illogicality are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogicality requirement sentencing review limitations home detention execution criminal record evaluation ricollocamento in un istituto attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DA LIO MAURO nato a MIRANO il 20/10/1970 avverso l'ordinanza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e concesso la detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, oprd.

Pen.; la decisione è stata giustificata con il richiamo ai numerosi precedenti penali che gravano sul condannato per la medesima tipologia di reati oggetto del provvedimento di cumulo in esecuzione, oltre che alla luce degli altri precedenti penali e di polizia; ritenuto che: a fronte della motivazione il ricorrente propone censure di natura essenzialmente rivalutative e di merito segnalando inesistenti profili di illogicità in relazione ad elementi già congruamente oggetto di completa disamina; nessun vizio deriva dalla mancata acquisizione dell'indagine socio familiare, tenuto conto che, nel caso di specie, non è stato indicato quali elementi positivi sarebbero emersi dall'adempimento non effettuato; giova richiamare Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per •cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle