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Ordinanza — n. 10236/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding continuity of crimes, upholding execution judge's finding of distinct criminal designs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's decision to exclude certain crimes from a unified criminal design. The appellant argued that the exclusion of attempted extortion and weapon possession from the organized crime continuity was erroneous, citing descriptive errors and lack of statutory aggravations. The court rejected these generic factual challenges, affirming that the lower court correctly identified a distinct criminal plan separate from the unified homicide-related offenses.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The continuity of crimes requires proof of a single, premeditated criminal design uniting specific offenses, not merely a general propensity for crime; the execution judge's assessment of this unity is binding unless vitiated by logical errors or factual misrepresentation.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal design unity execution phase organized crime continuity inadmissible appeal judicial discretion criminal intent esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 81, secondo comma, cod. pen.
255156); rilevato, altresì, che: l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 7 legge n. 203 del 1991
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Elounnari
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Mounir
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
270074); non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv.
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLO ANTONINO nato a PARTINICO il 16/07/1978 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letta la memoria del difensore; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); rilevato, altresì, che: l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Elounnari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);

«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; ritenuto che: il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Domenico Audino è stato condannato evidenziando come i reati di tentata estorsione (non aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991), porto e detenzione di arma comune da sparo e danneggiamento (per i quali è stata riportata la condanna irrevocabile nel 2010) non siano inquadrabili in un contesto di criminalità organizzata nel quale si collocano, invece, altri reati (fra i quali omicidio e tentato omicidio) già unificati in continuazione con ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 15 novembre 2017; a fronte di tali considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo e, comunque, generiche, nonché e prive di decisività con particolare riguardo al riferimento all'errore meramente descrittivo nel quale è incorso il giudice dell'esecuzione nel definire le precedenti sentenze come aventi ad oggetto plurime vicende onnicidiari; particolarmente significativa la valorizzazione della mancata applicazione dell'aggravante di cui al citato art. 7 legge n. 203 del 1991; a fronte di tale motivazione, il ricorso finisce con il proporre questioni di fatto e generiche incentrate su circostanze che non valgono in alcun modo a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, sostanziandosi in considerazioni prive di collegamento con le ragioni della decisione impugnata che esprime, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al vaglio del giudice dell'esecuzione e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila