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Ordinanza — n. 10235/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising issues not argued in the appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10235/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the complaint regarding the lack of motivation for the guilt finding was not raised in the appeal judgment. The appellant had instead contested the denial of generic mitigating circumstances and the excessive sentence. The court ruled that such issues, having acquired res judicata status after the first-instance judgment, cannot be introduced in the court of cassation without specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the court of cassation are inadmissible for issues concerning first-instance judgments not devolved to the court of appeal without specific grounds, as these points have acquired the force of res judicata.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal res judicata principle lack of motivation court of cassation appeal judgment grounds cognizione del ricorso per cassazione attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSOLIA JUNIOR nato a PESCARA il 13/12/1987 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che: la doglianza dell'imputato, avente ad oggetto la carenza di motivazione in ordine agli elementi fondanti il giudizio di colpevolezza dell'imputato, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, ove egli aveva lamentato, per come risulta, incontestatamente, dal testo della sentenza impugnata, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta; pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); in tal senso è stato anche affermato che «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C