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Ordinanza — n. 10233/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second instance conviction for recidivism and preventive measures due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10233/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower court confirmed a sentence for recidivism and preventive measures because the appellant failed to comply with residence obligations after a police check. The defense argued for mitigating circumstances and exclusion of recidivism, but the court found these grounds legally unfounded based on prior criminal history and lack of positive elements.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded and lack any basis in the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism qualification preventive measures manifestly unfounded court costs recidiva nell'infrazione ritardo ingiustificato dell'azione penale inchiesta penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.
sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Considerato che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTO AGOSTINO nato ad Avola il 9/08/1982 avverso la sentenza del 4/04/2024 della Corte di appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato chei con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Siracusa, in data 10 marzo 2021, nei confronti di Agostino Casto, alla pena di anni uno e mesi sei reclusione, ritenuta la recidiva, in relazione al reato 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ottemperava alle prescrizioni imposte atteso che non veniva rinvenuto in casa a seguito di controllo della polizia espletato in orario notturno.

Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. P. Signorello (manifesta illogicità e mancanza di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - primo motivo; mancanza di adeguata motivazione circa la domandata esclusione della recidiva - secondo motivo) devolve doglianze manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura della sentenza impugnata (cfr. p. 3 e 4 su entrambi i motivi). Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale ha richiamato, quanto alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la biografia giudiziaria e, quindi, i precedenti penali dell'imputato e che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati essendo sufficiente che giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli, con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo o il richiamo ai precedenti penali (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 - 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Rilevato, quanto alla conferma della recidiva qualificata, che la motivazione della Corte territoriale evidenzia — così rispondendo esaustivamente al motivo di gravame in questi esclusivi termini formulato — l'esistenza di precedenti fatti giudicati con sentenze definitive, antecedenti rispetto a quella sub iudice con le quali è stata riconosciuta la recidiva, peraltro segnalando, al punto in cui motiva circa il diniego delle attenuanti generiche, la valutazione negativa circa la personalità dell'imputato.

Reputato che, rispetto al tenore del motivo di gravame formulato soltanto nel senso che la recidiva doveva essere esclusa dal giudice di secondo grado per l'assenza di precedenti condanne in cui era stata già riconosciuta ed applicata la recidiva, il motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato. Considerato che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 génnaio 2025 Il Consigliere estensore DEPOS