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Ordinanza — n. 10232/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10232/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10232/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI EMANUEL nato a TORINO( ITALIA) il 11/06/1983 avverso il decreto del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e il decreto impugnato; letto il ricorso; rilevato che: al ricorrente è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, con divieto di soggiorno ad Asti, ai sensi dell'art. 4, lett. C), con riferimento all'art. 1, lett. B), d.lgs. n. 159 del 2011; con l'unico motivo di ricorso, viene eccepita violazione di legge per essere stata assegnata rilevanza alla commissione di reati non significativi ai fini della valutazione di pericolosità sociale, siccome commessi con modalità tali da escludere la fondatezza del giudizio espresso dai giudici di merito; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto che il ricorso per cassazione, nella materia delle misure di prevenzione, è consentito solo per violazione di legge; lungi dall'avere articolato la censura nei predetti termini, il ricorrente ha eccepito, in realtà, carenze motivazionali in relazione a profili già adeguatamente valutati dalla Corte di appello che ha valorizzato la moltitudine di reati contro il patrimonio ascritti al ricorrente in epoca recente e la rilevanza dell'intero periodo intercorrrente dalla costituzione del sodalizio grazie al quale sono state poste in essere le condotte delittuose; a fronte di tale motivazione, il ricorso si pone in termini meramente confutativi; giova richiamare il principio per cui «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato)» (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10232/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4, lett. C), con riferimento all'art. 1, lett. B), d.lgs. n. 159 del 2011; con l'unico motivo di ricorso, viene eccepita violazione di legge per essere stata assegnata rilevanza alla commissione di reati non significativi ai fini della valutazione di pericolosità sociale, siccome commessi con modalità tali da escludere la fondatezza del giudizio espresso dai giudici di merito; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto che il ricorso per cassazione, nella materia delle misure di prevenzione, è consentito solo per violazione di legge; lungi dall'avere articolato la censura nei predetti termini, il ricorrente ha eccepito, in realtà, carenze motivazionali in relazione a profili già adeguatamente valutati dalla Corte di appello che ha valorizzato la moltitudine di reati contro il patrimonio ascritti al ricorrente in epoca recente e la rilevanza dell'intero periodo intercorrrente dalla costituzione del sodalizio grazie al quale sono state poste in essere le condotte delittuose; a fronte di tale motivazione, il ricorso si pone in termini meramente confutativi; giova richiamare il principio per cui «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato)» (Sez.

Parole chiave

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prova del rischio persecuzione controllo periodico della detenzione massima inquisitoria sociale fattori psicosociali reati di comune pericolo esclusione sociale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI EMANUEL nato a TORINO( ITALIA) il 11/06/1983 avverso il decreto del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e il decreto impugnato; letto il ricorso; rilevato che: al ricorrente è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, con divieto di soggiorno ad Asti, ai sensi dell'art. 4, lett. C), con riferimento all'art. 1, lett. B), d.lgs. n. 159 del 2011; con l'unico motivo di ricorso, viene eccepita violazione di legge per essere stata assegnata rilevanza alla commissione di reati non significativi ai fini della valutazione di pericolosità sociale, siccome commessi con modalità tali da escludere la fondatezza del giudizio espresso dai giudici di merito; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto che il ricorso per cassazione, nella materia delle misure di prevenzione, è consentito solo per violazione di legge; lungi dall'avere articolato la censura nei predetti termini, il ricorrente ha eccepito, in realtà, carenze motivazionali in relazione a profili già adeguatamente valutati dalla Corte di appello che ha valorizzato la moltitudine di reati contro il patrimonio ascritti al ricorrente in epoca recente e la rilevanza dell'intero periodo intercorrrente dalla costituzione del sodalizio grazie al quale sono state poste in essere le condotte delittuose; a fronte di tale motivazione, il ricorso si pone in termini meramente confutativi; giova richiamare il principio per cui «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato)» (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01);considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle