Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10231/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of procedural justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10231/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the supervision tribunal's revocation of probation inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The defense argued for an erroneous application of law and lack of reasoning, but the court found these claims manifestly unfounded. The tribunal had already thoroughly evaluated the defendant's threatening behavior and the gravity of the facts, making the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a supervision tribunal order revoking probation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and the decision lacks the required reasoning, as the lower court has already exhaustively assessed the behavioral risks and reintegration progress.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation revocation inadmissibility appeal manifestly unfounded grounds supervision tribunal procedural defect revoca di prestazioni sociali ricollocamento in un istituto revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.tronere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO LUCIO nato a Teano il 04/12/1983 avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2024 del Tribunale di sorveglianza di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in atto nei confronti di Lucio Grieco, disponendo che lo stesso prosegua l'esecuzione della pena residua presso un istituto detentivo. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. C. Balbo (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla revoca dell'affidamento in prova) devolve doglianze manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura dell'ordinanza impugnata (cfr. p.

2) e, comunque, versate in fatto, quanto ai rapporti pregressi del condannato come emergerebbero dal dossier consegnato dalla fidanzata di Grieco, (ri) esame documentale non consentito nella presente sede. è Ritenuto, infatti, che il Tribunale di sorveglianza ha già valutato, con ragionamento ineccepibile e immune da vizi di ogni tipo, il comportamento del condannato (minacce denunciate da Concetta Rossi, ritenute poste in essere in più occasioni, anche facendo riferimento ad un'arma) riscontrando, con ragionamento immune da illogicità manifesta, una spiccata gravità dei fatti denunciati e, comunque, valutando anche il clima di astio della denunciante descritto dal condannato nei suoi confronti, ma reputandolo aspetto recessivo rispetto al contenuto della circostanziata denuncia sporta a suo carico.

Rilevato, inoltre, che il Tribunale ha preso in considerazione il periodo di pena ancora da scontarez il comportamento del condannato tenuto durante l'affidamento segnalando, quanto all'incidenza sul percorso rieducativo in corso, la ripetuta condotta denunciata< la gravità di questa, tanto da dare luogo all'instaurazione di procedimento penale, concludendo nel senso di reputare recessivo, ai fini di ogni valutazione comparativa, il percorso seguito sino a quel momento, rispetto all'entità della devianza. Considerato che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.tronere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere es