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Ordinanza — n. 10230/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10230/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in re-determining the duration of accessory bankruptcy penalties without sufficient reasoning. The court rejected this claim, noting the lower court's decision was free from defects and that the appellant's arguments merely reproduced previous complaints without new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already considered by the territorial court without presenting new arguments or manifestly unfounded claims.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect reproduction of grounds accessory penalties bankruptcy sanctions sanzioni penali commisurazione della pena per rapina riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.11'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Considerato che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.11'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, n. 7381/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITTONE ROBERTO nato a Cuneo il 11/10/1967 avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte di appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio disposto con pronuncia di questa Corte, sezione Quinta penale, n. 7381 — 23 del 30 novembre 2022, ha riformato la condanna resa dal Tribunale di Cuneo, in data 11 dicembre 2015, dichiarando non doversi procedere nei confronti di Roberto Vittone in ordine al reato di cui al capo d), riqualificato nella violazione dell'art. 217, comma 2, legge fall. perché estinto per prescrizione e, ritenute le già concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza, nonché esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall., ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui al capo c), in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, nonché la durata delle pene accessorie fallimentari in quella di anni uno.

Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. F. Filipponi (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con vizio di motivazione in ordine alla statuizione relativa alla rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari) devolve doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto riproduttive di profili di censura già prospettati con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da vizi e non manifestamente illogico (cfr. p. 6), nonché manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura della sentenza impugnata.

Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale ha richiamato in modo ineccepibile, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, l'assenza di qualsiasi automatismo rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato con la pena principale, motivando, comunque, con ragionamento ineccepibile la durata contenuta di anni uno di queste, peraltro ridotta, in considerazione della distanza temporale dai fatti e dell'acclarata astensione da parte dell'imputato dal compimento di ulteriori condotte. Considerato che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.11'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere este