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Sentenza — n. 10228/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for contravention due to statute of limitations extinction before judgment pronouncement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10228/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case because the offense had expired under the statute of limitations. The defendants were found guilty of a contravention committed in July 2018, but the four-year limitation period had elapsed by November 2023. The court ruled that the procedural delay caused by the invalid notification of the citation did not suspend the limitation period, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When a contravention expires under the statute of limitations before the final judgment of conviction, the conviction must be annulled without remand as the criminal liability is extinguished.

Parole chiave

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statute of limitations contravention penalty criminal extinction procedural delay nullity of citation reati sessuali accuse di abuso molestia sessuale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103
Art. 159 cod. pen.
103 nlla parte in cui ha modificato l'art. 159 cod. pen.; non sussistono cause evidenti di proscioglimento delle imputate a norma dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; non sussistono cause evidenti di proscioglimento delle imputate a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione dell'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia di condanna;
art. 660 cod. pen
Perna; rilevato che: con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha ritenuto le imputate penalmente responsabili della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.
art. 159 cod. pen
103 nlla parte in cui ha modificato l'art. 159 cod. pen.; non sussistono cause evidenti di proscioglimento delle imputate a norma dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; non sussistono cause evidenti di proscioglimento delle imputate a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione dell'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia di condanna;
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PUGLISI SIMONA CRISTINA nato a CATANIA il 21/07/1978 CASABONA DANIELA nato a CATANIA il 27/09/1977 avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; letta le memoria difensiva depositata dall'Avv. Perna; rilevato che: con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha ritenuto le imputate penalmente responsabili della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. condannandole alla pena pecuniaria di cui al dispositivo; l'ultima condotta penalmente rilevante risulta essere stata commessa, in base alla contestazione di cui alla rubrica imputativa, alla data dell'Il luglio 2018; ritenuto che: vertendosi in materia contravvenzionale il termine di prescrizione applicabile ratione temporis è quello di quattro anni suscettibile di aumento massimo fino a cinque ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.; alla data del 15 novembre 2023, data di pronuncia della sentenza impugnata, il reato era ormai estinto per prescrizione non operando alcuna causa sospensiva del predetto termine in ragione del fatto, correttamente ricostruito dai ricorrenti, per cui il rinvio disposto all'udienza del 6 giugno 2022, a seguito di richiesta del difensore, è stato, di fatto, travolto ,negli effetti sospensivi della prescrizione, dal successivo differimento disposto all'udienza del 20 ottobre 2022 in occasione della quale è stata evidenziata la nullità originaria della notifica del decreto di citazione (e della vocatio in ius) dell'imputata Casabona; l'intervenuta prescrizione della contravvenzione in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di condanna impedisce l'applicabilità della causa di sospensione di cui all'art. 1, comma 11, let. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 nlla parte in cui ha modificato l'art. 159 cod. pen.; non sussistono cause evidenti di proscioglimento delle imputate a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione dell'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia di condanna;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione