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Ordinanza — n. 10226/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order rejecting request for criminal continuance due to lack of proven criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10226/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuance. The defense argued violations of procedural and substantive law regarding the continuity of offenses, but the court found the lower judge's reasoning sound and consistent with established jurisprudence. The decision emphasized that the temporal proximity and shared criminal titles were insufficient to prove a unified criminal project without evidence of premeditation or a common design.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The recognition of criminal continuance requires concrete proof of a unified criminal project and premeditation, not merely chronological proximity or shared criminal titles, as isolated acts committed by different associates do not constitute a single criminal intent.

Parole chiave

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criminal continuance unified criminal project premeditation requirement association vs individual crime execution phase proceedings lack of common design inadmissible appeal criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata l'istanza, proposta nell'interesse di Giovanni Antonino Tosto, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata l'istanza, proposta nell'interesse di Giovanni Antonino Tosto, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
Pappalardo (violazione degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano
Ritenuto, peraltro, il ragionamento in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso tra reato associativo e delitti fine (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv.
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice
280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv.
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSTO GIOVANNI ANTONINO nato a Catania il 15/03/1978 avverso l'ordinanza del 01/07/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in funzione di Giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata l'istanza, proposta nell'interesse di Giovanni Antonino Tosto, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., relativamente a due sentenze definitive, per reati di rapina aggravata, commesso il 24 settembre 2001 (sentenza sub 1) e associazione per delinquere e reati contro il patrimonio, commessi nel 2002 (sentenza sub 2). Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. S. Pappalardo (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., travisamento del fatto e vizio di motivazione), fonda su ragioni manifestamente infondate in quanto si denuncia asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 1 dell'ordinanza).

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal Giudice dell'esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando i che i fatti oggetto delle due sentenze risultano commessi in concorso con soggetti diversi, senza elementi oggettivi dai quali reputare che tutti siano stati deliberati fin dal momento del primo delitto, escludendo, inoltre, che la rapina aggravata, oggetto della sentenza sub 1) sia da ricondurre al sodalizio di cui alla sentenza sub 2), finalizzato alla realizzazione di reati contro il patrimonio.

Ritenuto, peraltro, il ragionamento in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso tra reato associativo e delitti fine (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) secondo la quale non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.

Ritenute, peraltro, generiche, rispetto all'indicata giurisprudenza di legittimità, le ulteriori doglianze relative al dedotto collegamento tra le condotte del Tosto e l'inserimento di questi nel clan Santapaola Ercolano, indicato come elemento di connessione tra la partecipazione alla società e i reati fine commessi nell'interesse della stessa. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025