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Ordinanza — n. 10221/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation with retroactive effect due to drug violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for a lack of reasoning regarding the retroactive revocation and incorrect application of criminal law, but the court found these claims unfounded. The lower court's decision was upheld because it sufficiently justified the retroactive revocation based on the appellant's drug violation and the lack of educational progress at the time of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The Court of Cassation holds that a probation revocation with retroactive effect is legally sound when the lower court explicitly justifies the decision by citing the specific violation and demonstrating the absence of educational recovery at the time of the breach.

Parole chiave

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probation revocation retroactive effect drug violation educational progress Cassation appeal inadmissible appeal court costs revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019
Sez. 1, n. 18247 dell'11/4/2014
Sez. 1, n. 18247 dell'11/4/2014, Daccapo, non massimata; Sez.
Sez. 1, n. 9314 del 19/2/2014
18247 dell'11/4/2014, Daccapo, non massimata; Sez. 1, n. 9314 del 19/2/2014, Attianese, non massimata; Sez.
Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011
9314 del 19/2/2014, Attianese, non massimata; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONGHIA GIOVANNI BATTISTA nato a Massafra il 20/10/1974 avverso l'ordinanza del 2/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha revocato/con effetti ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in atto nei confronti di Giovanni Battista D'Onghia, in atto dal 14 maggio 2024. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. M. Besio (vizio di motivazione circa l'efficacia ex tunc della revoca disposta - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in ordine alla disposta revoca con effetti ex tunc - secondo motivo) sono manifestamente infondati perché l'asserito difetto di motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (v. p. 2 dell'ordinanza) e in quanto doglianze non consentite nella presente sede di legittimità.

Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato giustifica, con motivazione esauriente e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, le ragioni della disposta revoca con effetti retroattivi, segnalando/ non solo la qualità della violazione accertata (D'Onghia veniva sorpreso all'interno della sua autovettura con sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, con ritiro della patente di guida), ma anche i motivi dell'efficacia retroattiva della disposta revoca. Considerato, infatti, che è stato attribuito significativo rilievo alla data prossima in cui la misura alternativa era stata concessa (14 maggio 2024) rispetto a quella della violazione delle prescrizioni acclarata (19 agosto 2024) nonché il lontano fine pena (3 febbraio 2028), precisando, poi, con ragionamento ineccepibile che, vista la data della violazione, senz'altro era evidente l'inesistenza, ab initio, di un effettivo recupero educativo (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178 - 01;

Sez. 1, n. 18247 dell'11/4/2014, Daccapo, non massimata; Sez. 1, n. 9314 del 19/2/2014, Attianese, non massimata; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estens