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Ordinanza — n. 10220/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to factual complaints and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10220/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Pinna's appeal against the second-instance judgment inadmissible. The defense argued for lack of reasoning and improper sentencing, but the court rejected these as factual complaints or manifestly unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and Pinna was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 611 cod. proc. pen.; Appeals based on factual disputes are inadmissible, and procedural defects must be manifest to justify rejection.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints rejection lack of reasoning defect court costs allocation procedural time limits incendio colposo danni da incendio responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
del 23 gennaio 2025, oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza di cui all'art. 611 cod. proc. pen.) e, comunque, poiché, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt.
Art. 133 cod. pen.
Lombardi (vizio di t motivazione in punto responsabilità per entrambi i reati contestati - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Lombardi (vizio di t motivazione in punto responsabilità per entrambi i reati contestati - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
del 23 gennaio 2025, oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza di cui all'art. 611 cod. proc. pen.) e, comunque, poiché, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino
Sez. U, n.5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta
Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016
(Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA VINCENZO nato a Tursi il 25/01/1968 avverso la sentenza del 3/06/2024 della Corte di appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, Barbara Calaselice; lette le conclusioni della parte civile Assicurazioni Generali s.p.a., fatte pervenire con p.e.c. del 23 gennaio 2025, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso con la condanna alle spese, come da nota.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di Vincenzo Pinna, resa dal Tribunale di Imperia il 20 giugno 2022, alla pena/anni due, mesi quattro di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 423, 642, comma primo, cod. pen., ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, Generali Italia spa e Rosaria Auditore, riconoscendo a favore di quest'ultima la provvisionale di euro 2.500,00.

Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. S. Lombardi (vizio di t motivazione in punto responsabilità per entrambi i reati contestati - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in punto trattamento sanzionatorio - secondo motivo; vizio di motivazione con riferimento alla conferma della condanna risarcitoria e al riconoscimento della provvisionale - terzo motivo) sono inammissibili perché costituiti da doglianze in punto di fatto (primo motivo), manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (secondo motivo, v. p. 7 della sentenza di secondo grado quanto ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.), nonché non consentiti (terzo motivo).

Rilevato, infatti, quanto al terzo motivo e circa la censura avente ad oggetto la conferma della condanna risarcitoria, con assegnazione della provvisionale alla parte civile Auditore, che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto, per sua natura, insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01).

Ritenuto, altresì, rispetto al motivo riguardante la conferma della condanna risarcitoria in favore della compagnia di assicurazione e alle spese processuali del grado, che questo appare reiterativo di identico motivo di gravame (cfr. p. 7 e ss.) cui la Corte di appello ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta e privo di vizi. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile in quanto tardiva (le conclusioni sono state trasmesse a mezzo p.e.c. del 23 gennaio 2025, oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza di cui all'art. 611 cod. proc. pen.) e, comunque, poiché, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e la stessa parte civile, in sede di legittimità, abbia effettivamente esplicato attività defensionale diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale, ma effettiva rispetto alla definizione del particolare rito che viene in considerazione (arg. ex Sez.

U, n.5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 7, n. 7425 del 28/012016, Botta, Rv. 265974) connotazione modale, questa, che non si riscontra in relazione a memorie indicative di elementi di contrasto ultronei rispetto alla preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso già operata secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo procedurale delineato dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C. Rv. 268139 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta l'istanza di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile Assicurazioni Generali s.p.a. Così deciso, in data 30 gennaio 202