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Ordinanza — n. 10218/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming unequal treatment for defamation convictions regarding continuation of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10218/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize the legal bond of crime continuation under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for unequal treatment compared to those convicted of crimes against the person, but the court found no specific evidence of a unified criminal plan. The court emphasized that mere chronological proximity and identical charge titles are insufficient without concrete proof of premeditation and a single criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The bond of crime continuation requires specific proof of a unified criminal design beyond mere chronological proximity or identical charge titles, and the burden of proof rests on the convicted party.

Parole chiave

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continuation of crimes unified criminal design equal treatment principle defamation convictions burden of proof judicial execution procedural inadmissibility perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
Pace (erronea applicazione dell'art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Pace (erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI ROSARIO nato a Forino il 11/08/1959 avverso l'ordinanza del 21/10/2024 del Tribunale di Avellino in funzione di Giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati giudicati con nove sentenze di condanna, tutte relative al reato di diffamazione. Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. G. Pace (erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e violazione di legge per disparità di trattamento rispetto a condannati per reati contro la persona, con correlato vizio di motivazione) è manifestamente infondato perché denuncia difetto o contraddittorietà della motivazione che non si evince dalla lettura del provvedimento impugnato e perché, comunque, deduce asserita inosservanza di norme penali non sussistente.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal Giudice dell'esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da vizi di ogni tipo, coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando/che non poteva essere reputato rilevante, dal punto di vista unificante, il titolo dei reati, l'omogeneità del bene giuridico offeso, in quanto fatti posti in essere all'interno della medesima trasmissione televisiva (Dentro la notizia), tenuto conto, invece, del dato temporale, risultando le condotte commesse in un ampio contesto temporale (tra il 2014 ed il 2020), della diversità delle persone offese, peraltro, indicate come appartenenti ad ambienti eterogenei, e descrivendo le singole, diverse vicende come non collegate tra loro, dandone conto con la relativa descrizione, nella seconda pagina del provvedimento impugnato (cfr. nota).

Ritenuto che le censure sollevate non svolgono alcuna specifica deduzione quanto all'identità del disegno criminoso, da dover riscontrare alla data della prima delle diffamazioni risalente al 2014, ma si limitano a dedurre, genericamente, che vi sarebbe disparità di trattamento con condannati per delitti contro la persona, senza considerare, invece, che i principi giurisprudenziali richiamati, quanto agli indici rivelatori della identità del disegno criminoso e all'onere probatorio, riguardano anche i condannati per tali titoli di reato. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il