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Ordinanza — n. 10214/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expulsion order due to generic challenge on danger profile.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the expulsion claim because the appellant's arguments regarding family ties were generic and failed to counter the police authority's evidence of no relationships. The court ruled that the appellant only partially challenged the decision, focusing solely on the danger assessment while ignoring the factual findings on family connections.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998; Art. 606 c.p.p.: An appeal against an expulsion order is inadmissible if the appellant makes only generic challenges to the danger profile without substantiating factual disputes regarding family ties or other specific grounds raised by the lower court.

Parole chiave

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expulsion order appeal danger profile assessment family ties evidence inadmissible appeal Cassation procedure espulsione di familiari stretti legami personali comunione familiare effettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADR YOUSSEF nato il 16/12/1996 avverso l'ordinanza del 09/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il Tribunale di sorveglianza di Genova, con il provvedimento impugnato, ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto di espulsione emesso ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 ritenendo generiche le deduzioni del reclamante aventi ad oggetto l'esistenza di familiari sul territorio italiano, a fronte delle informazioni rese dall'Autorità di polizia circa l'inesistenza di rapporti con tali congiunti e alla ritenuta pericolosità alla luce della natura dei reati commessi; il ricorrente si limita a contestare genericamente il profilo della pericolosità, senza nulla affermare in merito all'inesistenza dei rapporti familiari ampiamente segnalata nell'ordinanza impugnata; ritenuto che: la censura, per come articolata, è parziale, siccome riferita solo ad una delle diverse rationes decicendi dell'ordinanza impugnata; la stessa si atteggia in termini meramente rivalutativi, tenuto conto che il profilo della pericolosità è stato esaminato e deciso dal Tribunale di sorveglianza con riferimento a dati effettivi emersi nel corso del procedimento e valutati in termini privi di vizi evidenti; non risulta alcuna violazione di legge avendo i giudici di merito correttamente applicato la normativa che disciplina la misura alternativa alla detenzione applicata a Badr; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co