Cassation court dismisses appeal for recognition of criminal continuity due to lack of proven criminal project.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize criminal continuity under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued violations of Articles 81 and 671, claiming a lack of reasoning in the execution judge's order. The court ruled that the appellant failed to prove a unified criminal project, noting the heterogeneity of offenses and the temporal gaps between them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.; The recognition of criminal continuity requires concrete evidence of a unified criminal project, not merely chronological proximity or identical legal titles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FRANCESCO nato a Melito di Porto Salvo il 24/01/1992 avverso l'ordinanza del 2906/2024 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, Barbara Calaselice;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Francesco Bevilacqua, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art.671 cod. proc. pen., relativamente a quattro sentenze definitive, per reati di furto aggravato (sentenze sub n. 1, 3, 4 dell'ordinanza) e di tentata rapina aggravata (sentenza sub 2). Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. B. A. Pitasi (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione) fonda su ragioni non consentite in quanto versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate, poiché si denuncia asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. seconda).
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, nel caso al vaglio, dal giudice dell'esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineandóttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante, il titolo dei reati, stante per la sentenza sub 2 l'eterogeneità delle condotte e, comunque, la distanza temporale tra il reato di furto, di cui alla sentenza sub 1), commesso nel 2018 e gli altri due, giudicati con le sentenze sub 3 e 4, che risalgono al 2020.
Rilevato, infine, che è stato attribuito rilievo anche alla circostanza che, dalla rilevata collocazione temporale del tentativo di rapina (2017) non vi sono elementi per reputare, a quel momento, già delineato, sia pure nelle sue linee essenziali, il progetto di realizzare anche i reati di furto di autovetture, attuati fino a tre anni dopo. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigl