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Ordinanza — n. 10211/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not registered in the special barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10211/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities due to a procedural defect in the filing. The defense lawyer who submitted the appeal on October 2, 2024, was not registered in the special barroll required for appeals to this Court. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary formalities to initiate the judicial review process.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not signed by a lawyer registered in the special barroll, as this defect renders the act void for the purpose of initiating the trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal special barroll procedural defect Cassation appeal unqualified lawyer condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Talamo) proviene da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: MARTUSCIELLO LUIGI nato a Napoli il 26/08/1960 avverso il decreto del 30/09/2024 del Magistrato di sorveglianza di Lecce non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, Barbara Calaselice;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con il decreto impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha respinto l'istanza, nell'interesse di Luigi Martusciello, sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, di essere autorizzato ad allontanarsi, per ragioni lavorative, dalla provincia di Lecce, per recarsi periodicamente presso cantieri situati nelle province di L'Aquila e Pescara, al fine di svolgere l'attività di direttore di cantiere. Considerato che l'impugnazione proposta dalla difesa, in data 2 ottobre 2024 (cfr. reclamo a firma dell'avv.

F. Talamo) proviene da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto tx-ce-c_R i cA-L nell'apposito albo speciale vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del presente giudizio di impugnazione.

Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell