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Ordinanza — n. 10209/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late introduction of non-punishment cause and generic objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of a non-punishment cause and generic mitigating circumstances, but the Court found the non-punishment claim barred by procedural rules preventing its first-time introduction at this stage. Furthermore, the objections regarding mitigating circumstances were rejected as lacking specific factual grounding and generic in nature.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The cause of non-punishment for the particular triviality of the act cannot be raised for the first time in cassation if the provision was in force at the time of the lower court's decision, nor does the trial judge have an obligation to rule on it absent a specific request.

Parole chiave

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non-punishment cause procedural inadmissibility generic objections mitigating circumstances Cassa delle ammende minaccia non comprovata attenuazione libera della pena maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; con il motivo di ricorso, Manduci lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
282773); parimenti prive di pregio sono le residue censure, afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio che il Tribunale ha, in modo ineccepibile, ancorato alla negativa personalità, alle modalità di commissione del fatto e agli altri indici di cui all'art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
pen.; a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod.
art. 658 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen.; con il motivo di ricorso, Manduci lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
282773); parimenti prive di pregio sono le residue censure, afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio che il Tribunale ha, in modo ineccepibile, ancorato alla negativa personalità, alle modalità di commissione del fatto e agli altri indici di cui all'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
pen.; a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 4835 del 27/10/2021
pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, Sentenza n. 4835 del 27/10/2021, dep.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDUCI ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 14/05/1986 avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per la contravvenzione di cui all'art. 658 cod. pen.; con il motivo di ricorso, Manduci lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva quantificazione della pena; che la prima censura è inammissibile alla luce del condiviso orientamento secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, Sentenza n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773); parimenti prive di pregio sono le residue censure, afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio che il Tribunale ha, in modo ineccepibile, ancorato alla negativa personalità, alle modalità di commissione del fatto e agli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen.; a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. (suscettibili di essere estesi anche al trattamento sanzionatorio) e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend