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Ordinanza — n. 10208/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for recidivism, citing inadmissibility of factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10208/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly address subjective elements and recidivism, but the Court held that such criticisms regarding factual evaluation are precluded in cassation proceedings. Consequently, the Court reaffirmed that appellate judges cannot re-evaluate facts or adopt new parameters for fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 60 c.p.: In cassation proceedings, the court of legitimacy is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, rendering inadmissible all complaints attacking the persuasiveness or adequacy of the motivation without manifest illogicity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition recidivism aggravating circumstance subjective element dolo Cassazione limits of review recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 60 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVACQUA LUCIANO nato a LOCRI il 17/07/1979 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, in sede di rinvio, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale; con i motivi di ricorso, Bevacqua lamenta carenze motivazionali riferite a circostanze fattuali ed elementi riferiti all'elemento soggettivo e alla recidiva; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità; giova richiamare Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»; in particolare, il primo motivo omette di confrontarsi, in termini effettivi e specifici, sia con l'affermazione in diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame, è sufficiente il dolo generico di violare le prescrizioni imposte, sia con quanto illustrato nella sentenza in punto di inattendibilità delle giustificazioni rese dall'imputato a sostegno della tesi della mancanza dell'elemento soggettivo; analogamente, la censura riferita alla recidiva non considera che la Corte di appello ha valutato la rilevanza dei precedenti che gravano sull'imputato in chiave dimostrativa, alla luce della loro gravità, della sua maggiore capacità a delinquere; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell