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Sentenza — n. 10206/2025 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court annuls appeal judgment due to statute of limitations barring criminal liability and confiscation proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10206/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment without remittal because the statute of limitations had expired before the appeal decision. The lower court had convicted the defendant of failing to report asset acquisitions under specific anti-corruption laws, noting the crime's consummation date in early 2016. The court ruled that since the maximum seven-and-a-half-year limitation period had elapsed, the offense was extinguished, precluding any further criminal or confiscatory measures.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: When the statute of limitations expires before the final appeal judgment, the offense is extinguished, barring any subsequent criminal prosecution or confiscation proceedings.

Parole chiave

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statute of limitations extinction of offense confiscation proceedings anti-corruption law criminal liability confisca dei proventi di reato comunicazione degli elementi a carico appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 7 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 578-bis cod. proc. pen.
Art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018
introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs.
art. 129 cod. proc. pen
art. 578-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARONE CARMINE nato a SALA CONSILINA il 05/01/1955 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto Carmine Garone responsabile del delitto di cui agli artt. 76, comma 7 e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ometteva la comunicazione al Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Cosenza, dell'acquisizione del corrispettivo di una vendita effettuata con atto del 27 luglio 2017; il provvedimento ha indicato nei compensi incassati negli anni 2015 e 2016 l'oggetto della mancata comunicazione penalmente rilevante, escludendo la rilevanza del pagamento del saldo effettuato in favore dell'erario; l'ultima variazione patrimoniale che avrebbe.4ssere comunicata è quella relativa al bonifico eseguito il 13 gennaio 2016 che avrebbe dovuto formare oggetto di comunicazione entro trenta giorni (ai sensi dell'art. 80 cit.), ossia entro il 12 febbraio 2016, data alla quale deve farsi risalire l'epoca di consumazione del delitto per il quale si procede; pur tenuto conto delle cause di sospensione del termine di prescrizione per complessivi 99 giorni, alla data di pronuncia della sentenza di appello, il termine di prescrizione massimo di sette anni e mezzo applicabile alla fattispecie, era ormai decorso; in assenza di cause evidenti di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. deve essere pronunciata l'estinzione del reato per decorso del tempo; l'intervenuta prescrizione del reato avrebbe precluso alla Corte di appello e impedisce a questa Corte qualsiasi pronuncia in punto di confisca diretta o per equivalente, tenuto conto dell'impossibilità, in ragione dell'epoca di consumazione del reato, di applicare il disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, in applicazione del principio di diritto in base al quale la norma «ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicàbile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01); considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione dell'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescriz