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Ordinanza — n. 10198/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10198/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10198/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ SALVATORE nato a NAPOLI il 28/05/1979 avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI Acto-avviss-alle-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; t Rilevato che Salvatore Perez ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 6, cod. pen. (capo A), 110, 61, comma 1, n. 2, e 337 cod. pen. (capo B), 110, 635, comma 2, cod. pen. (capo C); considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è previsto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - l'impugnazione ha prospettato, dunque, censure non deducibili afferenti alla omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10198/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 6, cod. pen. (capo A), 110, 61, comma 1, n. 2, e 337 cod. pen. (capo B), 110, 635, comma 2, cod. pen. (capo C); considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è previsto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - l'impugnazione ha prospettato, dunque, censure non deducibili afferenti alla omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda condono delle spese procedurali anticipo delle spese addebito di tasse spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Salvatore Perez ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ SALVATORE nato a NAPOLI il 28/05/1979 avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI Acto-avviss-alle-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Perez ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 6, cod. pen. (capo A), 110, 61, comma 1, n. 2, e 337 cod. pen. (capo B), 110, 635, comma 2, cod. pen. (capo C); considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è previsto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - l'impugnazione ha prospettato, dunque, censure non deducibili afferenti alla omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso